Per l’associazione FunerCalabria, presieduta da Giuseppe Triolo, “occorre una nuova normativa chiara, semplice e senza barriere all’accesso NCC Ambulanza in ambito privato (non Sanitario Regionale SSR) così che renda le imprese più veloci – con meno burocrazia – e di fatto favorire così anche quella fascia debole di cittadini residenti in tutta la Calabria”

Una sentenza della Corte Costituzionale ristabilisce ordine e chiarezza sul tema dell’uso delle ambulanze da parte delle agenzie funebri in Calabria, dopo anni di confusione normativa e interpretazioni divergenti. Con la sentenza n. 62 depositata il 29 aprile 2025, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma regionale calabrese che vietava alle imprese funebri di svolgere anche l’attività di trasporto in ambulanza. Al centro della vicenda c’è l’articolo 7, comma 4, della legge regionale n. 48/2019, modificata nel 2023 dalla legge n. 38, che vietava espressamente alle imprese funebri di esercitare servizi di ambulanza. Una norma che, secondo la Corte, viola la libertà di iniziativa economica privata e contrasta con il principio della concorrenza, come tutelato dagli articoli 3, 41 e 117 della Costituzione.
Il ricorso è stato sollevato dal TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria, sulla base delle argomentazioni presentate dall’avvocata Annamaria Esposito, in rappresentanza di un’impresa funebre calabrese. La Regione, nel difendere la legittimità della norma, aveva accusato l’impresa ricorrente di operare abusivamente nel settore sanitario regionale (SSR) senza le dovute autorizzazioni, una tesi che la Consulta ha ritenuto infondata.
Ambulanze sì, ma con distinzioni: le autorizzazioni sono di competenza comunale
Secondo la Corte, le ambulanze NCC (noleggio con conducente) di tipo B, usate per il trasporto privato non sanitario, possono essere gestite anche da agenzie funebri, purché non operino all’interno del sistema sanitario regionale. Le autorizzazioni per questi servizi – ha specificato la Corte – sono di competenza comunale, secondo l’articolo 85, comma 3, del Codice della Strada, e non richiedono iscrizione presso le Camere di Commercio né la presenza di un direttore sanitario, trattandosi di servizi non sanitari.
Diverso il discorso per i servizi sanitari pubblici (SSR): in questo caso, le imprese che intendono operare nel 118, nel trasporto sanitario d’urgenza o nell’elisoccorso, devono possedere specifiche autorizzazioni regionali, come previsto dal DCA 141/2018. Questi servizi prevedono standard più stringenti e non possono essere svolti da imprese funebri, proprio per evitare un conflitto di interesse e garantire la qualità dell’assistenza.
Privato vs sanitario pubblico
La Corte ha sottolineato che il DCA 141/2018 deve essere letto come uno strumento di regolazione interna del SSR, utile per evitare che imprese commerciali operanti “principalmente nel settore funerario” entrino nel sistema sanitario pubblico senza autorizzazioni idonee.
Questo significa che:
– Le ambulanze private NCC possono operare liberamente al di fuori del SSR, anche se gestite da agenzie funebri;
– Se vogliono operare all’interno del SSR, devono ottenere l’autorizzazione sanitaria regionale e non possono contemporaneamente svolgere attività funerarie.
La pronuncia della Corte ha smontato il paradosso per cui un’impresa, pur non operando nel SSR, veniva trattata come se ne facesse parte e, di conseguenza, sottoposta a obblighi e divieti non previsti per i servizi privati. In pratica, la Corte ha confermato che l’attività di trasporto in ambulanza non è riservata esclusivamente agli operatori sanitari convenzionati, ma può essere svolta anche da imprese private, con le sole autorizzazioni comunali, purché non si OPERI come servizio sanitario pubblico ad esempio in convenzione con aziende ospedaliere ecc… .
L’associazione FunerCalabria, presieduta da Giuseppe Triolo, ha espresso soddisfazione per la sentenza, auspicando una veloce revisione della normativa regionale e un confronto costruttivo con le istituzioni calabresi. “Occorre una normativa chiara – ha dichiarato Triolo – che tuteli le imprese facilitandole a esercitare senza carichi burocratici e regole spesso abnormi che scoraggiano gli investimenti dei privati.