(GU n. 9 del 2020-02-26)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12
contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge
regionale n. 48 del 29 novembre 2019, pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione n. 133 del 29 novembre 2019, avente ad
oggetto «Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria»,
giusta delibera del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2020.
La legge della regione Calabria n. 48 del 29 novembre 2019,
recante «Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria»,
presenta profili d'illegittimita' costituzionale nei termini che si
passa ad esporre.
1. Si premette che la legge in oggetto ripropone disposizioni in
materia funeraria e di polizia mortuaria che erano gia' contenute
nella legge regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018
(recante la medesima rubrica «Disposizioni in materia funeraria e di
polizia mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella
riunione dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi
alla Corte costituzionale.
Tale legge e' stata successivamente interamente abrogata dalla
legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a
rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019).
2. La legge oggi in disamina si compone dei seguenti cinque
titoli:
I. Finalita' e definizioni
II. Competenze e attribuzioni
III. Disciplina dell'attivita' funebre
IV. Disciplina della cremazione
V. Disposizioni di adeguamento e finali.
Le norme contenute nei menzionati titoli presentano alcune delle
criticita' di ordine costituzionale gia' evidenziate nell'atto di
impugnativa della menzionata legge regionale n. 22 del 2018
[violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e-l-m) della
Costituzione.
Per vero, a dimostrazione che trattasi di materia di esclusiva
competenza statale, anche l'atto normativo in oggetto ricalca, in
parte, il disegno di legge atto Senato n. 2492 - Disciplina delle
attivita' nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri - presentato in data 21
luglio 2016 ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del
2017.
3. In particolare, quanto al Titolo I, ancora una volta il
legislatore regionale si sostituisce a quello statale nel dettare,
all'art. 2, principi generali, definizioni e qualificazioni che
avrebbero dovuto - in realta' - costituire il perimetro (statale)
all'interno del quale le regioni sarebbero state chiamate a svolgere
«compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo», ai
sensi dell' art. 3 del disegno di legge n. 2492.
La cornice normativa statale di riferimento nella materia in
esame e' completa ed esaustiva, come costituita da varie fonti:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, «Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343);
b) codice civile (disposizioni concernenti gli atti di
disposizione del proprio corpo, ex art. 5; testamento, art. 587 e
segg.);
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.»
(articoli 78-81);
d) legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in
materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3).
A queste fonti non si puo' sovraporre un intervento legislativo
regionale, neppure in caso di (presunta) inerzia del legislatore
statale, anche in considerazione dell'esistenza di una disciplina
completa del settore.
4. La legge regionale ripropone alcune norme riguardanti sia
l'esercizio dell'attivita' di impresa funebre sia la cremazione che,
da un lato, violano il principio di libera concorrenza e, dall'altro
lato, invadono la competenza esclusiva statale in materia di
ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all'art. 117,
secondo comma, lettera e), l) ed m), della Costituzione.
In particolare:
A) Quanto al Titolo III, l'art. 8, che individua i requisiti
dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati, al comma 1,
lettera c), prevede l'obbligo di un'assunzione stabile da parte
dell'impresa funebre di un responsabile abilitato alla transazione
delle pratiche amministrative e degli affari.
Tale norma restringe indebitamente il libero accesso al mercato
funebre, creando un impedimento illegittimo, secondo quanto stabilito
dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con parere AS
1153 del 6 novembre 2014, reso in ordine alla legge regionale della
Campania n. 12/2001, recante «Codice delle attivita' e delle imprese
funebri» come modificata dalla legge regionale 25 luglio 2013, n. 7;
alla stregua di detta pronuncia «l'imposizione di un rapporto di
lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo
organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente
l'accesso al mercato».
Ne consegue la violazione del principio di libera concorrenza,
materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo i principi
dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione di pronunzie
su altre leggi regionali che introducevano restrizioni, anche
indirette, a quel principio: si vedano le sentenze n. 59/2017 (sui
criteri di determinazione dei canoni di concessione) e n. 98/2017
(sugli orari di apertura degli esercizi commerciali) nonche', per
affermazioni di carattere generale, la sentenza della Corte
costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 14: «L'inclusione della
competenza statale in materia di tutela della concorrenza nella
lettera c) dell' art. 117, secondo comma, della Costituzione,
evidenzia l'intendimento del legislatore costituzionale di unificare
in capo allo stato strumenti di politica economica che attengono allo
sviluppo dell'intero paese; strumenti che, in definitiva, esprimono
un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri,
risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse
finanziarie inserite nel circuito economico».
Inoltre, l'art. 8, come interpretato dalla successiva legge
regionale n. 53/2019, presenta ulteriori profili di costituzionalita'
(sempre in relazione al corretto esercizio dell'attivita' di impresa)
che saranno espressi in separato ricorso.
B) Le disposizioni di cui al Titolo IV, che disciplina la
cremazione, e in particolare le disposizioni contenute nell'art. 16
(che costituisce l'unico articolo del Titolo IV), concernenti
l'affidamento, la custodia e la dispersione delle ceneri, si
sovrappongono, indebitamente e senza richiamarla, alla previsione
contenuta nell'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 recante
«Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri».
Invero, si tratta di materia di competenza esclusiva statale, che
afferisce all'ordinamento civile ed alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l) ed m), della
Costituzione.
Il menzionato art. 3 della legge n. 130 del 2001, che apporta
modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, prevede in
particolare quanto segue:
«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno
e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento
di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti
principi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale
dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito
un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale
risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso
di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria,
il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica
indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel
rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari
attraverso una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui
i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto
contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad
associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei
casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del
defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione
all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente
numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra
espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge
o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza
di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di
decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata
manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso,
questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale
all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del
defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e
per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto
della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente
destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la
dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il
consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita'
aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso
vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1,
numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi
e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da
altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal
rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b),
numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal
personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le
modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire
l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate
prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto,
alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai
familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e'
soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il
trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita'
sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei
soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro
irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo
pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione
delle salme intimate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da
almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal
cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni
di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica
funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un
dignitoso commiato».
Si precisa, al riguardo, che - nonostante il regolamento previsto
dall'art. 3 della legge n. 130/2001 non sia stato adottato - il
Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha chiarito - con parere reso
nell'adunanza della sezione prima del 29 ottobre 2003, n. 2957 -
quale sia il valore delle riferite disposizioni legislative:
"(omissis) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130,
recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile in carenza
di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad
innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in
particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' bensi'
vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un
successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle
regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e' sostenibile
che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla
data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento
privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla
normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni
legislative di mero principio costituiscono comunque criterio
interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali puo'
riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self
executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.»
Quanto ritenuto dal Consiglio di Stato conforta la legittimita'
delle censure che si stanno sviluppando a sostegno del presente
ricorso e che non consentono alle regioni di adottare disposizioni
normative di primo livello e di generale regolazione, bensi' solo
disposizioni attuative e di completamento.
Tanto e' confermato dalla legge n. 130/ 2001 che, all'art. 6,
riserva espressamente alle regioni compiti di programmazione e
coordinamento per la costruzione e gestione dei crematori.
Detto art. 6 prevede infatti che «1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani
regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da
parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della
popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati
statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun
territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno
un crematorio per regione. 2. La gestione dei crematori spetta ai
comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'
art. 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei
crematori si provvede anche con i proventi derivanti dalle tariffe di
cui all'art. 5, comma 2».
Si ritiene, pertanto, che l'art. 16 della legge regionale in
disamina, sovrapponendosi alla legge statale, senza neanche
richiamarla, invada le materie di competenza esclusiva statale di cui
all'art. 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione,
secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale in casi
analoghi; si veda, ad esempio, Corte costituzionale, 01 agosto 2008,
n. 322: «E' fondata la questione di legittimita' costituzionale delle
disposizioni della legge regionale del Veneto n. 17 del 2007 che
dettano una disciplina difforme da quella nazionale in materie
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi
dell' art. 117, secondo comma, della Costituzione, riducendo da un
lato, l'area alla quale si applicano le regole concorrenziali dirette
a consentire la piena esplicazione del mercato nel settore degli
appalti pubblici a tutti gli operatori economici (tutela della
concorrenza) e alterando, dall'altro le regole contrattuali che
disciplinano i rapporti privati (ordinamento civile).»
Sotto altro profilo, l'art. 16, nel complesso della sua
disciplina, si sovrappone alle norme del codice civile in materia di
volonta' testamentaria e di atti di disposizione del proprio corpo,
oltre che alle norme del regolamento di polizia mortuaria (cosi' come
modificato dalla citata legge n. 130/3001).
Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei
ministri in data 23 gennaio 2020, si chiede che la Corte
costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimita'
costituzionale degli art. 2, 8 e 16 (nelle parti e nei termini sopra
esposti) della legge della Regione Calabria n. 48 del 29 novembre
2019, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 133 del
29 novembre 2019, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettere
e-l-m) della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, 28 gennaio 2020
L'Avvocato dello Stato: Albenzio

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N. 7 RICORSO PER LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE legge 53/19 30 gennaio 2020
N. 15 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 febbraio 2020 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Polizia mortuaria - Norme della Regione Calabria -
Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge
regionale n. 48 del 2019 (Disposizioni in materia funeraria e
polizia mortuaria) relativo ai requisiti dell'impresa funebre e dei
soggetti ad essa collegati - Interpretazione secondo la quale gli
accordi, con altre imprese funebri certificate, per l'ottenimento
dei requisiti devono, a pena di nullita', essere realizzati
stabilmente e non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio,
di societa' consortili o di altra forma di societa' di persone o
capitali.
- Legge della Regione Calabria 5 dicembre 2019, n. 53
("Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2 della legge
regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia
funeraria e polizia mortuaria)"), art. 1.
(GU n. 11 del 2020-03-11)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Calabria, in persona del presidente della
giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita'
dell'art. 1 della legge regionale n. 53 del 5 dicembre 2019,
pubblicata nel B.U.R. n. 135 del 5 dicembre 2019, avente ad oggetto
«Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2, della legge
regionale 29 novembre 2019 n. 48 (disposizioni in materia funeraria e
di polizia mortuaria)», giusta delibera del Consiglio dei ministri 29
gennaio 2020.
La legge della Regione Calabria n. 53 del 5 dicembre 2019,
recante «Interpretazione autentica dell'art. 8, comma 2 della legge
regionale 29 novembre 2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria
e di polizia mortuaria)», presenta profili d'illegittimita'
costituzionale con riferimento all'art. 1, per violazione degli
articoli 41 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nei
termini che si passa ad esporre.
1. Si premette che la legge n. 48 del 2019, interpretata dalla
legge reg. n. 53/2019, ha riproposto disposizioni in materia
funeraria e di polizia mortuaria che erano gia' contenute nella legge
regionale della Calabria n. 22 del 26 giugno 2018 (recante la
medesima rubrica «Disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria»), e per le quali il Consiglio dei ministri, nella riunione
dell'8 agosto 2018, aveva deliberato l'impugnativa dinanzi alla Corte
costituzionale.
Tale legge e' stata successivamente interamente abrogata dalla
legge regionale 30 aprile 2019, n. 7, inducendo il Governo a
rinunciare al ricorso (con delibera del Consiglio dei ministri del 19
giugno 2019).
2. La legge n. 48/2019 e' stata impugnata dinanzi alla Corte
costituzionale dalla Presidenza del Consiglio con ricorso notificato
in data 28 gennaio 2010 e regolarmente depositato, per la rinnovata
violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e-l-m) Cost.
Anche per la legge n. 53/2019 oggetto del presente ricorso, si
ripropongono le criticita' gia' enunziate avverso la legge n.
48/2019, prima fra tutte l'invasione della sfera di esclusiva
competenza statale, come e' reso evidente dal fatto che la legge
principale e quella di sua interpretazione autentica ricalcano, in
parte, il disegno di legge Atto Senato n. 2492 - Disciplina delle
attivita' nel settore funerario e disposizioni in materia di
dispersione e conservazione delle ceneri - presentato in data 21
luglio 2016 (ed il cui ultimo esame risale al mese di ottobre del
2017) e che dovra' costituire il perimetro (statale) all'interno del
quale le regioni saranno chiamate a svolgere «compiti di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo» (art. 3 del
disegno di legge n. 2492).
La cornice normativa statale di riferimento nella materia in
esame e' completa ed esaustiva, come costituita da:
a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, «Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie.» (art. 343);
b) codice civile (disposizioni concernenti gli atti di
disposizione del proprio corpo, ex art. 5; testamento, art. 587 e
segg.);
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.»
(articoli 78-81);
d) legge 30 marzo 2001, n. 130, recante «Disposizioni in
materia di cremazione e dispersioni delle ceneri.» (art. 3).
A queste fonti non si puo' sovrapporre un intervento legislativo
regionale, neppure in caso di (presunta) inerzia del legislatore
statale, sia in considerazione dell'esistenza di una disciplina
completa del settore sia per le ragioni esposte dal Consiglio di
Stato con parere reso nell'Adunanza della Sezione Prima del 29
ottobre 2003, n. 2957:
«(omissis) Si premette che la legge 30 marzo 2001, n. 130,
recante disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle
ceneri, non e' una legge delega, come tale inapplicabile in carenza
di esercizio della delega, ma una legge ordinaria, diretta ad
innovare la normativa vigente in materia di cremazione e in
particolare il regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. E' bensi'
vero che a tale scopo la legge si affida alla emanazione di un
successivo regolamento per dare piena attuazione ai principi e alle
regole dettate dall'art. 3 della stessa legge, ma non e' sostenibile
che, decorso ormai ampiamente il termine stabilito di sei mesi dalla
data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento
privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla
normativa preesistente di rango secondario. Le disposizioni
legislative di mero principio costituiscono comunque criterio
interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali puo'
riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina (self
executing) devono ritenersi senz'altro applicabili.».
4. Cio' premesso, l'art. 1 della legge in esame, al fine di
chiarire la portata di tale ultima previsione, dispone che: «Il comma
2 dell'art. 8 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa
collegati) della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48
(Disposizioni in materia funeraria e di polizia mortuaria) va
interpretato sottintendendo che gli accordi previsti nel suddetto
comma, devono, a pena di nullita', essere realizzati stabilmente e
non in modo temporaneo, sotto la forma del consorzio, di societa'
consortili o di altra forma di societa' di persone o capitali, nelle
forme previste e regolamentate dal Codice civile e dalle norme
vigenti in materia di commercio».
Tale norma regionale che, nel fornire l'interpretazione autentica
del secondo comma dell'art. 8, prevede, a pena di nullita', la
stabilita' dell'accordo posto in essere per l'esercizio
dell'attivita' di impresa funebre, si pone in contrasto con il
principio del libero accesso al mercato, materia demandata alla
legislazione esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione, sia con il principio di liberta'
dell'iniziativa economica privata, in violazione dell'art. 41 della
Costituzione.
L'illegittimita' della norma in esame trova conferma in quanto
stabilito dall'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato con
il parere AS 1153 del 6 novembre 2014 - reso in ordine alla legge
regionale della Campania n. 12/2001, recante «Codice delle attivita'
e delle imprese funebri», come modificata dalla legge regionale 25
luglio 2013, n. 7 - alla stregua del quale «l'imposizione di un
rapporto di lavoro continuativo del lavoratore costituisce un vincolo
organizzativo rigido, suscettibile di restringere indebitamente
l'accesso al mercato».
La norma interpretativa, infatti, restringe indebitamente il
libero accesso al mercato funebre, creando un vincolo illegittimo dal
quale consegue la violazione del principio di libera concorrenza,
materia demandata alla legislazione esclusiva statale dall'art. 117,
secondo comma, lettera e), della Costituzione, secondo i principi
dettati dalla stessa Corte costituzionale in occasione di pronunzie
su altre leggi regionali che introducevano restrizioni, anche
indirette, a quel principio: si vedano le sentenze n. 59/2017 (sui
criteri di determinazione dei canoni di concessione) e n. 98/2017
(sugli orari di apertura degli esercizi commerciali) nonche', per
affermazioni di carattere generale, la sentenza della Corte
costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 14: «L'inclusione della
competenza statale in materia di tutela della concorrenza nella
lettera e) dall'art. 117, 2° comma, Cost., evidenzia l'intendimento
del legislatore costituzionale di unificare in capo allo stato
strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo
dell'intero paese; strumenti che, in definitiva, esprimono un
carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri,
risultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse
finanziarie inserite nel circuito economico».
Anche recentemente, dichiarando l'illegittimita' costituzionale
di una normativa regionale che imponeva indebitamente vincoli al
libero esercizio dell'attivita' privata, la Corte costituzionale (con
sentenza 11 gennaio 2019 n. 5, in termini con la precedente sentenza
n. 30 del 2016) ha ribadito che il vincolo imposto dalla legge
regionale: «incide negativamente sul livello di tutela della
concorrenza fissato dalla legge statale. Per quanto di contenuto in
se' non irragionevole, la disposizione eccede dunque l'ambito
costituzionalmente definito della potesta' legislativa regionale».
Sempre in materia di tutela del principio della libera
concorrenza e della libera attivita' economica privata, citiamo ad
ulteriore sostegno delle nostre eccezioni:
Corte costituzionale 26 marzo 2015, n. 47, che ha dichiarato
incostituzionale l'art. 14 legge regionale Piemonte 3 agosto 2004, n.
19, nella parte in cui imponeva ai proprietari ed ai gestori degli
impianti di telecomunicazione e radiodiffusione il pagamento di spese
per attivita' istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni
all'installazione e modifica di impianti fissi;
Corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 165, che ha
dichiarato, tra l'altro, incostituzionali gli art. 20 legge regionale
Toscana 28 settembre 2012 n. 52 e 6 legge regionale Toscana 5 aprile
2013 n. 13, nella parte in cui assumevano la distanza minima tra gli
esercizi commerciali quale elemento qualificante delle «strutture di
vendita in forma aggregata», 18 legge regionale Toscana n. 13/13,
nella parte in cui imponeva il funzionamento contestuale delle
modalita' «servito» e delle modalita' «self-service» durante l'orario
di apertura dell'impianto di distribuzione del carburante, 5, 2°
comma, legge regionale Toscana n. 13/13, nella parte in cui esigeva
che gli esercizi commerciali di vendita in outlet esponessero il solo
prezzo finale di vendita;
Corte costituzionale 14 marzo 2014, n. 49, che ha dichiarato
incostituzionale l'art. 16 legge regionale Veneto 31 dicembre 2012,
n. 55, nella parte in cui, con riguardo all'esercizio del commercio
in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabiliva che
ciascun operatore non potesse essere titolare di nulla osta in piu'
di un comune;
Corte costituzionale, 15 maggio 2014, n. 125, che ha
dichiarato incostituzionale l'art. 9 legge regionale Umbria 6 maggio
2013, n. 10, nella parte in cui attribuisce la qualifica di «polo
commerciale» ad esercizi commerciali per il solo fatto che questi
siano adiacenti o vicini e a prescindere dalla volonta' degli
esercenti di unirsi in un polo commerciale e di conseguenza sottopone
anche gli esercizi di vicinato alla complessa procedura
autorizzatoria prevista per le grandi strutture di vendita o per le
medie strutture superiori di tipologia M3 ed introduce nuovamente dei
vincoli anche in relazione al rispetto di distanze minime
obbligatorie tra attivita' commerciali appartenenti alla medesima
tipologia di esercizio.
Tanto premesso e considerato, richiamate le argomentazioni
esposte nel menzionato ricorso del 28 gennaio 2020, cui il presente
chiediamo venga riunito, giusta delibera del Consiglio dei ministri
in data 29 gennaio 2020.
P.Q.M.
Si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione
Calabria n. 53 del 5 dicembre 2019, recante «Interpretazione
autentica dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 29 novembre
2019, n. 48 (disposizioni in materia funeraria e di polizia
mortuaria)», per violazione dell'art. 41 e dell'art. 117, comma 2,
lettera e) della Costituzione.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei ministri.
Roma, 3 febbraio 2020
L'Avvocato dello Stato: Albenzio
